Se il vino è â’€’œfacilmente digeribileâ’€’, lâ’€’™indicazione è salutistica

La terza sezione della Corte di Giustizia europea, nei mesi scorsi, ha emesso unâ’€’™interessante pronuncia in tema di etichettatura di prodotti alimentari ed in particolare del vino. Una cooperativa di viticoltori tedeschi della Renania-Palatinato commercializzava vini di due specifici vitigni, accompagnandoli con lâ’€’™indicazione â’€’œEdition Mildâ’€’ e la menzione â’€’œlieve acidità⒀’. Sullâ’€’™etichetta si leggeva â’€’œgrazie al nostro speciale processo protettivo â’€’˜LO3â’€’™ di decodificazione biologica [â’€¦] diventa gradevole al palatoâ’€’.

Sul collarino delle bottiglie, poi, compariva la dicitura â’€’œEdizione leggera, facilmente digeribileâ’€’. Nel listino dei prezzi il vino veniva designato con lâ’€’™espressione â’€’œEdizione leggera â’€’“ lieve acidità â’€’“ facilmente digeribileâ’€’.

Lâ’€’™autorità incaricata di controllare la commercializzazione delle bevande alcooliche nel Land Renania-Palatinato contestava lâ’€’™uso della dicitura â’€’œfacilmente digeribileâ’€’, perché si sarebbe trattato di unâ’€’™indicazione â’€’œsulla saluteâ’€’.

La Corte di Giustizia (sentenza del 6 settembre 2012, nella causa C-544/10) ha precisato che la nozione di â’€’œindicazioni sulla saluteâ’€’ comprende tanto un rapporto che implichi un miglioramento dello stato della salute, quanto un rapporto che implichi lâ’€’™assenza o la riduzione degli effetti nocivi per la stessa.

Inoltre, un richiamo ad un vantaggio nutrizionale o fisiologico influenza la quantità complessiva delle sostanze alle quali esso si riferisce. Si deve, quindi, tenere in considerazione sia gli effetti temporanei e passeggeri dellâ’€’™assunzione, sia quelli cumulativi derivanti dal consumo ripetuto e di lunga durata.

Lâ’€’™indicazione che quel vino sarebbe â’€’œfacilmente digeribileâ’€’, sottintende che il sistema digerente non ne soffra o soffra poco e che lo stato di quel sistema rimanga relativamente sano e intatto, anche a seguito di un consumo ripetuto.

Quindi, lâ’€’™indicazione controversa potrebbe suggerire un effetto fisiologico benefico duraturo, consistente nella preservazione del buono stato del sistema digerente, contrariamente a quanto avviene per altri vini, dei quali si presume che, a seguito del loro consumo cumulativo, provochino effetti duraturi negativi per lâ’€’™apparato digerente e per la salute.

Lâ’€’™indicazione â’€’œfacilmente digeribileâ’€’, accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un grande numero di consumatori, pertanto, costituisce sicuramente una â’€’œindicazione sulla saluteâ’€’.

La Corte ha poi ricordato che, tenendo in considerazione i rischi di dipendenza e di abuso e gli effetti nocivi complessivi legati al consumo di alcool, le bevande alcoliche rappresentano una categoria speciale di alimenti, soggetta ad una regolamentazione particolarmente restrittiva.

Ritornando alla dicitura in contestazione, anche se fosse considerata veritiera nella parte in cui si riferisce al ridotto tenore di acidità, sarebbe comunque incompleta, perché tacerebbe sul fatto che, indipendentemente dal decorso della digestione, non sono né esclusi, né limitati i pericoli connessi con il consumo di bevande alcoliche. Le indicazioni del tipo di quella in esame sono considerate ambigue ed ingannevoli se si riferiscono ad una bevanda alcolica.

Mettere in rilievo la facile digeribilità finisce per incoraggiare il consumo del vino e, quindi, accrescere i rischi inerenti ad un consumo non moderato. Ã’ˆ perciò necessario garantire un elevato livello di tutela del consumatore attraverso il divieto assoluto di unâ’€’™indicazione come quella contestata.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it 

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